| "Cod della Strada: Regolamento per la segnalazione di postazione autobelox" | Login/Crea Account | 0 commenti |
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antenr Scrive "
Regolamento per la segnalazione di
postazione autobelox
Ministeri dei trasporti e degli interni
Pubblicato il DM che individua la segnaletica da utilizzarsi per la
segnalazioni delle postazioni destinate al controllo della
velocità
DECRETO 15 Agosto 2007 Attuazione dell'articolo 3, comma 1,
lettera b) deldecreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni
urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli
di sicurezza nella circolazione(G.U. n. 195 del 23 agosto 2007)
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,che
disciplina i limiti di velocità;
Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007,
n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete
stradale per il rilevamento della velocità devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di
cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle
norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada,
le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali
luminosi;
Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi
particolari;
Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3
agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di
controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo
la rete
stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i
dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera
dinamica la velocità;
Decreta:
Art. 1.
1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della
velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a),
devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e
colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati.
Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico
della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della
velocità",
eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo
di polizia stradale che attua il controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1,
lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale,
ovvero
quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che
consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al
comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera
c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di
polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso
messaggi
luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma
2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute
su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocità"
ovvero
"rilevamento velocità".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli
77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 2.
1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono
essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene
effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da
garantirne il
tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale
predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione
di rilevamento della velocità deve essere valutata in
relazione allo
stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il
segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che
comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque
non superiore a quattro km.
2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono
informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di
indicazione di "fine".
Art. 3.
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i
dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo
di veicoli
per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero "ad
inseguimento".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 agosto 2007
Il Ministro dei trasporti
Bianchi
Il Ministro dell'interno
Amato
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Postato Lunedì, 24 settembre 2007 ore 11:09 da seldon |
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